Con decreto ministeriale 20 luglio 2023, rep. n. 259 il Ministero della Cultura ha approvato la procedura relativa alla attività di ripartizione del compenso per copia privata ai sensi dell’art. 71-octies, comma 3-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633.
“Modello B” da scaricare per la rendicontazione di cui all’art. 71-octies, comma 3-quater LdA.
Con il DM 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 5 agosto 2020 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41).
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” - introduce modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi (“Copia Privata”). Le modifiche sono contenute nell’articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell’articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e nell'art. 41 del decreto.
Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedenteLegge 5 febbraio 1992, n. 93, che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la Copia Privata, e cioè:
La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.
Possono beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.
È inoltre illegale:
Il DM 30 giugno 2020 artt. 2-3 definisce la disciplina per le esenzioni e i rimborsi. Le modalità per usufruire dell’esenzione e richiedere il rimborso sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. 576 del 4 settembre 2020.