ESENZIONI

Con il DM 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 5 agosto 2020 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41) e regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi.

Le modalità per usufruire dell’esenzione sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. 576 del 4 settembre 2020.

Casi di esenzione

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Il compenso per Copia Privata “non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l’uso esclusivamente professionale”.

Tra gli altri sono considerati esenti dal compenso i seguenti casi:

  • apparecchi e supporti di registrazione esportati verso altri paesi;
  • apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
  • apparecchi e supporti di registrazione, ivi comprese le consolle per videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
  • apparecchi e supporti di registrazione utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
  • apparecchi e supporti di registrazione ceduti, anche per il tramite di centrali di committenza, alle amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Comunicazione delle cessioni in esenzione

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Ai sensi del DM 30 giugno 2020 i soggetti di cui all’art., 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, devono inviare apposita comunicazione delle cessioni esenti relativa alle cessioni di apparecchi e supporti esenti dal compenso per Copia Privata, secondo le seguenti modalità stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali n. rep. 576 del 4 settembre 2020.

Nei casi indicati all’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale, ai fini della individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia, i soggetti obbligati formulano una c.d. “istanza” utilizzando l’apposito modulo.

La documentazione da allegare alla comunicazione delle cessioni in esenzione di cui al comma 2 dell’art. 2 è la seguente:

  1. Cessioni verso altri paesi
    • Fatture di vendita a clienti esteri corredate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento (es. ricevute bancarie, bonifico, estratto conto, ecc…);
    • Documento di trasporto, o documentazione analoga.
  2. Cessioni dirette a soggetti che svolgono attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico
    • Fatture di vendita corredate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento (es. ricevute bancarie, bonifico, estratto conto, ecc…) dalle quali risultino gli estremi identificativi dell’utilizzatore finale (soggetto che svolge attività di diagnostica medicale)
  3. Cessioni di apparecchi e supporti, ivi comprese le consolle di videogioco, nei quali non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di registrazione di fonogrammi e videogrammi
    • Fatture di vendita corredate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento (es. ricevute bancarie, bonifico, estratto conto, ecc…)
    • Al momento della prima immissione in commercio, scheda tecnica dei prodotti idonea a dimostrare che il prodotto ceduto è inibito alla funzione di registrazione di contenuti audio-video
  4. Cessioni dirette a soggetti che svolgono attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi
    • Fatture di vendita corredate dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento (es. ricevute bancarie, bonifico, estratto conto, ecc…) dalle quali risultino gli estremi identificativi dell’utilizzatore finale (soggetto che svolge attività di duplicazione)
  5. Cessioni dirette alle amministrazioni pubbliche
    • Fatture di vendita alla Pubblica Amministrazione;
    • Documentazione formale comprovante il rapporto di fornitura in essere con la Pubblica Amministrazione (es. contratti di fornitura, aggiudicazione bando di gara, ordini MEPA).

Termini e modalità di invio delle comunicazioni delle cessioni in esenzione

La trasmissione delle comunicazioni avviene secondo le medesime modalità e scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali di vendita. La comunicazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro i seguenti termini:

  • 15/06 di ciascun anno per il 1° trimestre
  • 15/09 di ciascun anno per il 2° trimestre
  • 15/12 di ciascun anno per il 3° trimestre
  • 15/03 dell’anno successivo per il 4° trimestre.

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