ESENZIONI

Con il DM 30 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2024 è stato regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi. Le modalità per usufruire dell’esenzione sono stabilite nell’Allegato 1 del DM 30 settembre 2024, nonché nell’art. 2 del DM 23 febbraio 2026.

Casi di esenzione

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Il compenso per Copia Privata non è dovuto quando gli apparecchi, i dispositivi, memorie e supporti di registrazione sono ceduti per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato. Lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato sussiste per:

  • apparecchi, dispositivi, memorie e supporti di registrazione nei quali la funzione di registrazione di fonogrammi o videogrammi è inibita e tecnicamente non riattivabile;
  • apparecchi, dispositivi, memorie e supporti di registrazione nei quali lo spazio di memorizzazione è occupato da contenuti resi tecnicamente non removibili (in caso di occupazione parziale, il compenso è dovuto per la parte di memoria disponibile e idonea alla realizzazione di copie).

Sussiste inoltre quando gli apparecchi, dispositivi, memorie e supporti di registrazione sono:

  • esportati verso altri paesi;
  • utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
  • utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
  • utilizzati, anche da persone fisiche, esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o di impresa, a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita; 
  • utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE

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I i soggetti di cui all’art., 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 devono presentare apposita dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni di apparecchi e supporti esenti dal compenso per Copia Privata, secondo le seguenti modalità stabilite nell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024.

L’articolo 2 dell’Allegato 1 , nonché l’art. 2 del DM 23 febbraio 2026 individuano la documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione di esenzione:

  1. Per i prodotti inibiti tecnicamente alla realizzazione di copie ad uso privato è necessario allegare una Comunicazione di inibizione tecnica che indichi:
    • le generalità del soggetto dichiarante
    • la data di immissione in commercio del prodotto la cui funzione di registrazione risulti inibita e non riattivabile
    • la scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evinca che la funzione di registrazione è inibita e non riattivabile
    • La comunicazione, corredata della scheda tecnica, può essere trasmessa anche per il tramite delle associazioni di categoria dei fabbricanti o importatori dei prodotti interessati, al momento della prima immissione in commercio dei prodotti nel territorio italiano e, successivamente, in caso di modifiche apportate al prodotto.
  2. Per i prodotti con memoria occupata da contenuti non removibili è necessario allegare una scheda tecnica dalla quale risulti che la memoria è occupata da contenuti resi non removibili e il numero di serie per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente 
  3. Per i prodotti ceduti verso altri paesi è necessario allegare una dichiarazione di esportazione o altro documento analogo.
  4. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico è necessario allegare:
    • Fatture di vendita all’utilizzatore finale con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell’utilizzatore finale che svolge attività di diagnostica in campo medico
    • Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente
  5. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi è necessario allegare:
    • Fatture di vendita all’utilizzatore finale con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell’utilizzatore finale che svolge attività di duplicazione
    • Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente
  6. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o di impresa è necessario allegare:
    • Fatture di vendita all’utilizzatore finale con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell’utilizzatore finale che usa il prodotto per svolgere attività professionale o di impresa
    • Attestazione con la quale il soggetto obbligato, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver ceduto i dispositivi all’utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale e che tali prodotti non saranno oggetto di rivendita
    • Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente
  7. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche è necessario allegare:
    • Fatture di vendita all’Amministrazione Pubblica con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell’Amministrazione Pubblica in qualità di utilizzatore finale
    • Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente

Termini e modalità di invio delle comunicazioni delle cessioni in esenzione

La trasmissione delle dichiarazioni corredate di allegati, avviene secondo le medesime modalità e scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali di vendita. La dichiarazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro i seguenti termini:

  • 15/06 di ciascun anno per il 1° trimestre
  • 15/09 di ciascun anno per il 2° trimestre
  • 15/12 di ciascun anno per il 3° trimestre
  • 15/03 dell’anno successivo per il 4° trimestre.

La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione, ovvero l’assenza o la non completa allegazione della documentazione di cui all’art. 4 comma 1, lettera b) del DM 30 settembre 2024, determinano l’applicazione del compenso per la copia privata. Resta salvo il diritto di richiedere il rimborso in conformità all’articolo 5 del suddetto Decreto.

Per scaricare il modello di dichiarazione di esenzione per le cessioni dal 21 marzo 2026, CLICCA QUI.
(Istruzioni per la compilazione)

Per scaricare il modello di dichiarazione di esenzione per le cessioni fino al 20 marzo 2026, CLICCA QUI.

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