Con il DM 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 5 agosto 2020 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41) e regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi.
Le modalità per usufruire dell’esenzione sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. 576 del 4 settembre 2020.
Il compenso per Copia Privata “non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l’uso esclusivamente professionale”.
Tra gli altri sono considerati esenti dal compenso i seguenti casi:
Ai sensi del DM 30 giugno 2020 i soggetti di cui all’art., 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, devono inviare apposita comunicazione delle cessioni esenti relativa alle cessioni di apparecchi e supporti esenti dal compenso per Copia Privata, secondo le seguenti modalità stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali n. rep. 576 del 4 settembre 2020.
Nei casi indicati all’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale, ai fini della individuazione della documentazione comprovante l’uso manifestamente estraneo alla copia, i soggetti obbligati formulano una c.d. “istanza” utilizzando l’apposito modulo.
La documentazione da allegare alla comunicazione delle cessioni in esenzione di cui al comma 2 dell’art. 2 è la seguente:
La trasmissione delle comunicazioni avviene secondo le medesime modalità e scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali di vendita. La comunicazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo