ESENZIONI

Con il DM 30 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2024 è stato regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi. Le modalità per usufruire dell’esenzione sono stabilite nell’Allegato 1 del DM 30 settembre 2024.

Casi di esenzione

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Il compenso per Copia Privata “non è dovuto quando gli apparecchi, i dispositivi e i supporti di registrazione sono ceduti per scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato”. Lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato sussiste per:

  • apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione nei quali la funzione di registrazione di fonogrammi o videogrammi è inibita e tecnicamente non riattivabile;
  • apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione nei quali la memoria è occupata da contenuti resi tecnicamente non removibili (in caso di occupazione parziale, il compenso è dovuto per la parte di memoria disponibile e idonea alla realizzazione di copie).

Sussiste inoltre quando gli apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione sono:

  • esportati verso altri paesi;
  • utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico;
  • utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi;
  • utilizzati, anche da persone fisiche, esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o di impresa, a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita; 
  • utilizzati dalle amministrazioni pubbliche, così come definite dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE

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I i soggetti di cui all’art., 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 devono presentare apposita dichiarazione di esenzione relativa alle cessioni di apparecchi e supporti esenti dal compenso per Copia Privata, secondo le seguenti modalità stabilite nell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024.

L’articolo 2 dell’Allegato 1 individua la documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione di esenzione:

  1. Per i prodotti inibiti tecnicamente alla realizzazione di copie ad uso privato è necessario allegare una Comunicazione di inibizione tecnica che indichi:
    • le generalità del soggetto dichiarante
    • la data di immissione in commercio del prodotto la cui funzione di registrazione risulti inibita e non riattivabile
    • la scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evinca che la funzione di registrazione è inibita e non riattivabile
    • La comunicazione, corredata della scheda tecnica, può essere trasmessa anche per il tramite delle associazioni di categoria dei fabbricanti o importatori dei prodotti interessati, al momento della prima immissione in commercio dei prodotti nel territorio italiano e, successivamente, in caso di modifiche apportate al prodotto.
  2. Per i prodotti con memoria occupata da contenuti non removibili è necessario allegare una scheda tecnica dalla quale risulti che la memoria è occupata da contenuti resi non removibili e il numero di serie per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente 
  3. Per i prodotti ceduti verso altri paesi è necessario allegare una dichiarazione di esportazione o altro documento analogo.
  4. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico è necessario allegare:
    • Fatture di vendita all’utilizzatore finale con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell’utilizzatore finale che svolge attività di diagnostica in campo medico
    • Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente
  5. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale di duplicazione di fonogrammi e videogrammi è necessario allegare:
    • Fatture di vendita all’utilizzatore finale con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell’utilizzatore finale che svolge attività di duplicazione
    • Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente
  6. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività professionale o di impresa è necessario allegare:
    • Fatture di vendita all’utilizzatore finale con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell’utilizzatore finale che usa il prodotto per svolgere attività professionale o di impresa
    • Attestazione con la quale il soggetto obbligato, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver ceduto i dispositivi all’utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale e che tali prodotti non saranno oggetto di rivendita
    • Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente
  7. Per i prodotti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento da parte delle Amministrazioni Pubbliche è necessario allegare:
    • Fatture di vendita all’Amministrazione Pubblica con le indicazioni inerenti quantità, tipo e marchio del prodotto e dati identificativi dell’Amministrazione Pubblica in qualità di utilizzatore finale
    • Indicazione del numero di serie univoco per singolo prodotto ceduto in esenzione, ove presente

Termini e modalità di invio delle comunicazioni delle cessioni in esenzione

La trasmissione delle dichiarazioni corredate di allegati, avviene secondo le medesime modalità e scadenze previste per le dichiarazioni trimestrali di vendita. La dichiarazione dovrà essere inviata via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro i seguenti termini:

  • 15/06 di ciascun anno per il 1° trimestre
  • 15/09 di ciascun anno per il 2° trimestre
  • 15/12 di ciascun anno per il 3° trimestre
  • 15/03 dell’anno successivo per il 4° trimestre.

La mancata presentazione della dichiarazione di esenzione, ovvero l’assenza o la non completa allegazione della documentazione di cui all’art. 4 comma 1, lettera b) del DM 30 settembre 2024, determinano l’applicazione del compenso per la copia privata. Resta salvo il diritto di richiedere il rimborso in conformità all’articolo 5 del suddetto Decreto.

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