Con il DM 30 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 296 del 18 dicembre 2024 è regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi.
Le modalità per richiedere il rimborso sono stabilite nell’Allegato 1 del DM 30 settembre 2024.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024, possono richiedere il rimborso i fabbricanti e importatori di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione destinati ad un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi.. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.OP. al quale allegare la documentazione indicata all’art. 2 dell’Allegato 1
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024 può richiedere il rimborso del compenso l’utilizzatore finale di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione destinati a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.UF. al quale è allegare la documentazione indicata nello stesso art. 5 dell’Allegato 1..
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 dell’Allegato 1 al DM 30 settembre 2024 possono altresì richiedere il rimborso i soggetti fornitori dell’utilizzatore finale di apparecchi, dispositivi e supporti di registrazione destinati a scopi manifestamente estranei alla realizzazione di copie per uso privato. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.FOR. al quale allegare la documentazione indicata nello stesso art. 4 dell’Allegato 1.
Il modello di richiesta di rimborso unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere inviato, anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
SIAE, verificata conformità, completezza e correttezza della documentazione, procede alla liquidazione delle somme entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
Quando la documentazione allegata alla richiesta di rimborso non dimostra la effettiva corresponsione del compenso, SIAE verifica l'avvenuto versamento del compenso da parte del soggetto di cui all'articolo 71-septies comma 3, LDA. In tal caso il termine per la verifica e per l'eventuale liquidazione è di 180 giorni.
Quando la documentazione prevista al comma 4 dell'articolo 5 non è allegata alla richiesta di rimborso nel termine ivi previsto, oppure quando le verifiche di cui al comma 6 del medesimo articolo 5 non consentono di accertare l'avvenuto versamento del compenso, la richiesta di rimborso è rigettata.