Con il DM 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 195 del 5 agosto 2020 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41) e regolato il sistema delle esenzioni dal pagamento del compenso per copia privata e dei rimborsi.
Le modalità per richiedere il rimborso sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. 576 del 4 settembre 2020.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del DM 30 giugno 2020, possono richiedere il rimborso i fabbricanti e importatori di apparecchi e supporti di registrazione destinati ad un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi che non hanno usufruito di esenzione e dimostrino di non avere incluso il compenso nel prezzo di vendita. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.OP. nel quale è elencata la documentazione da allegare a seconda delle diverse fattispecie di rimborso.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del DM 30 giugno 2020 possono richiedere il rimborso le persone fisiche o giuridiche utilizzatrici finali di apparecchi e supporti di registrazione destinati ad un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.UF. nel quale è elencata la documentazione da allegare a seconda delle diverse fattispecie di rimborso.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) del DM 30 giugno 2020 possono altresì richiedere il rimborso i soggetti fornitori dell’utilizzatore finale di apparecchi e supporti di registrazione destinati ad un uso manifestamente estraneo alla realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi. Il richiedente dovrà utilizzare il Modulo R.FOR. nel quale è elencata la documentazione da allegare a seconda delle diverse fattispecie di rimborso.
Il modello di richiesta di rimborso unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere inviato via posta elettronica certificata all’indirizzo
SIAE, accertata la sussistenza dei presupposti per la concessione del rimborso, procede alla liquidazione dello stesso entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta nel caso in cui le fatture di acquisto allegate dal richiedente contengano l’esposizione dell’ammontare del compenso per copia privata. Qualora le fatture non espongano l’ammontare del compenso il termine per la liquidazione è raddoppiato (art. 3 comma 3).