Il compenso relativo ai supporti e dispositivi di registrazione audio viene suddiviso come segue:
Il compenso relativo ai supporti e dispositivi di registrazione video viene invece suddiviso come segue:
Per il settore Audio, SIAE - secondo quanto dispone la norma - corrisponde, al netto delle spese, il 50% dei compensi per copia privata agli autori e loro aventi causa e il restante 50%, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, anche tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
L’impresa intermediaria assume piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne i criteri, le risultanze, i tempi e le modalità di ripartizione del compenso ai singoli aventi diritto.
A luglio 2023 è entrato in vigore il DM 259 che stabilisce la procedura riferita alle attività di ripartizione del compenso per copia privata, ai sensi dell’articolo 71-octies, comma 3-quater, L633/1941.
Categoria Autori Audio
Attualmente, il compenso viene ripartito alle imprese intermediarie del diritto d'autore sulla base di un regolamento di ripartizione condiviso, che tiene conto dell’ammontare dei diritti amministrati riferiti al diritto d’autore per:
Diritto di riproduzione meccanica (DRM);
Digital Downloading (con esclusione dello streaming);
Emittenza radiofonica (diffusione radiofonica nazionale in modalità analogica FM/Digital DAB, con esclusione delle cosiddette radio in store).
Categoria Produttori di Fonogrammi
Attualmente, il compenso viene ripartito alle imprese intermediarie sulla base di un regolamento di ripartizione condiviso, che tiene conto:
dell’ammontare dei diritti di riproduzione meccanica versati da ciascun produttore a SIAE, nell’anno di competenza, per la riproduzione dei supporti e opere;
del numero dei supporti messi in commercio in Italia dal produttore fonografico nell’anno di competenza;
del numero di download e passaggi radio rilevati nell’anno di competenza per singola opera.
Categoria Artisti Interpreti Esecutori (AIE Audio)
Ai sensi del DM 386/2018, successivamente modificato con DM 131/2023, il compenso per copia privata viene ripartito alle imprese intermediarie dei diritti connessi “in misura percentuale rapportata all’ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall’organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell’anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza.”
Per il settore Video la norma prevede che SIAE corrisponda, al netto delle spese, il 30% dei compensi per copia privata agli autori e il restante 70%, in parti uguali, ai produttori di videogrammi, produttori originari di opere audiovisive e gli artisti interpreti esecutori.
Secondo quanto dispone la norma, il compenso viene corrisposto ai beneficiari anche per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle categorie sopra indicate.
Le associazioni di categoria assumono piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne i criteri, le risultanze, i tempi e le modalità di ripartizione del compenso ai singoli aventi diritto, siano essi associati/mandanti o meno.
A luglio 2023 è entrato in vigore il DM 259, ai sensi dell’articolo 71-octies, comma 3-quater, L633/1941.
Categoria Autori Video
Attualmente è in corso di definizione il Regolamento di ripartizione secondo quanto disposto dall’art. 6 del DM 259/2023.
Categoria Produttori di Videogrammi e Produttori di opere audiovisive
I criteri di ripartizione sono adottati in ottemperanza agli impegni approvati dall’AGCM con riferimento al proc. I853.
Di seguito i Regolamenti di ripartizione del compenso di copia privata adottati a far data dal 14 giugno 2022
Prot. 258_2022 Relazione al Regolamento per i Produttori di videogrammi.
Prot. 259_2022 Relazione al Regolamento per i Produttori originari di opere audiovisive.
In ossequio all’ottemperanza proc. I853 AGCM, di seguito sono disponibili gli stralci delle indagini realizzate dall’istituto di ricerca GPF sulle abitudini dei consumatori (Modalità di copia privata), relative alle annualità 2019, 2020 e 2021.
Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2019
Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2020
Stralcio Indagine GPF Copia Privata 2021
Vengono altresì pubblicate le rilevazioni della suddivisione percentuale di copia relativa ai contenuti Cinema e Tv, riferite alle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 (di cui all’art. 2 del Regolamento di ripartizione del compenso per la categoria dei produttori originari di opere audiovisive).
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2019
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2020
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2021
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2022
Suddivisione Contenuti Film-Tv 2023
Categoria Artisti Interpreti Esecutori (AIE Video)
Ai sensi del DM 386/2018, successivamente modificato con DM 131/2023, il compenso per copia privata viene ripartito alle imprese intermediarie dei diritti connessi “in misura percentuale rapportata all’ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori dai predetti soggetti, come certificati dall’organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell’anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza.”
L’art. 182-bis LdA alla lettera d-bis) attribuisce alla SIAE la vigilanza sulle attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli apparecchi e supporti di cui all’art. 71-septies LdA.
A tal fine, gli ispettori incaricati dei controlli possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori (sia all’ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta.
Per favorire la creatività dei giovani autori, il 10% di tutti i compensi incassati* a partire dell'anno di competenza 2016 viene destinato da SIAE alle attività di promozione culturale nazionale e internazionale.**
*ai sensi dell’art. 71-septies e calcolato prima delle ripartizioni effettuate da SIAE ex cc. 1 e 3
**come da atto di indirizzo annuale del Ministro della Cultura (art.1, c. 335 della L. 208/2015)
Il compenso per Copia Privata è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini.
Per fabbricante tenuto alla corresponsione del compenso, si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Per importatore tenuto alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
I compensi per Copia Privata sono definiti per legge.
Le tariffe attualmente in vigore sono stabilite dal DM 30 giugno 2020.
Il 18 gennaio 2017 la Corte di Giustizia (C-37/2016) ha dichiarato fuori dal campo di applicazione dell’IVA i compensi pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi ed apparecchi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi. Resta inteso che, per il principio dell’alternatività dell’imposta (IVA e imposta di bollo), l’obbligato al pagamento sarà tenuto al versamento di € 2 a titolo di marca da bollo (che si applica sulle fatture o sulle ricevute fiscali di importo superiore a € 77,47, dove non viene addebitata l’IVA), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa fiscale.